Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 87


Disposizioni generali
Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli artt. 54 a 63 e 65 a 68, i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della L. 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate.
Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle amministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite dal presente decreto.

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