Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 5bis


Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, nonché per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo art. 6, secondo comma (Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e poi così sostituito dall'art. 13, L. 22 febbraio 1994, n. 146).

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