Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 10


Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché per l'esecuzione all'estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata.
Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto ( Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627).
Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto ( Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627).
Alle relative convenzioni non è applicabile il disposto degli artt. 5, 6, 2° comma, e 19 del presente decreto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti