Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 16ter


Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma del precedente articolo è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario delegato per quelli stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome.
Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione.
Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.
I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono sottoposti al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti se si riferiscono a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali ed al controllo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio se si riferiscono a contratti stipulati dagli uffici periferici.
Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni ed aziende autonome il controllo di cui al comma precedente è eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio (Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 27 dicembre 1975, n. 790, che, all'art. 2, ha così disposto:
«Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge.
La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

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