Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 7


Ove il contratto riguardi materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del Consiglio stesso dagli artt. 5 e 6 sono aumentati della metà.

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