Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 78


[Il rendiconto generale dello Stato è diviso in due parti.
La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo e comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio complessivarnente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio dello Stato, con le variazioni che hanno subìto:
a) le attività e passività finanziarie proprie del conto del Tesoro;
b) i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attività disponibili;
c) i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale artistico e scientifico e le altre attività non disponibili;
d) le passività consolidate e le passività diverse.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale ed essere corredato dei conti speciali dimostrativi dei risultati dei singoli servizi] (Gli artt. da 77 a 79 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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