Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 70


Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 70"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti