Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 62


Il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese in importo e scadenze determinate può effettuarsi in base a ruoli emessi dalle amministrazioni centrali, riconosciuti regolari dalla ragioneria e dalla Corte dei conti, ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 55.
Il regolamento stabilisce i procedimenti da seguirsi per la ordinazione dei pagamenti delle spese di cui si tratta e le modalità e i limiti di relativi riscontri.
Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili il mese è calcolato sempre di trenta giorni.

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