Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 53


Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente art. 30, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie centrali.
Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini del suo riscontro.
Potranno effettuarsi dopo il 1° agosto anche prima della approvazione del rendiconto generale le spese di competenza dell'esercizio medesimo non pagate entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui passivi risultati a tale data (L'articolo è stato così sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783)

(59/a) Vedi, anche, l'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX.

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