Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 44


Capo III - Delle entrate dello Stato
I direttori generali e gli altri capi degli uffici centrali, compartimentali e provinciali che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

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