Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 41


[Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, nonché per integrare la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 40-bis della presente legge.
In corrispondenza con gli accertamenti della entrata, possono mediante decreti del Ministro delle finanze, inscriversi nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze saranno allegati due elenchi da approvarsi con apposito articolo della relativa legge, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 19 della L. 17 luglio 1910, n. 511, relativa alle spese che le amministrazioni militari sostengono nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato ed eventualmente di privati] (Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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