Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 30


Capo II - Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione
[L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo] (L'articolo, già sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1928, n. 2783, e poi dall'art. 1, L. 1° marzo 1964, n. 62, è stato abrogato dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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