Se
successivamente alla conclusione, il contratto risulta
invalido la legge fiscale pone diverse regole che tengono conto del venir meno dell’operazione.
Diversa è l’ipotesi degli effetti sui contratti delle
violazioni tributarie e dei
patti sulle imposte.
Se il contratto era posto in essere nell’ambito di un’attività d’
impresa la sua invalidità e la sopravvenuta
inesistenza dell’obbligo di pagare il corrispettivo (con insussistenza di costi già dedotti per competenza in precedenza esercizi) determina per l’impresa acquirente del bene o servizio una sopravvenienza
attiva (art. 88, comma 1, D.P.R. n. 917/1986).
Reciprocamente il mancato conseguimento di ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi realizza una sopravvenienza
passiva per l’impresa cedente (art. 101, comma 2, D.P.R. n. 917/1986).