Regime fiscale dei contratti invalidi: IVA


Qualora successivamente alla registrazione della fattura, la base imponibile diminuisca a causa di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, è possibile procedere a variazioni in diminuzione (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972). Sono escluse le operazioni per le quali non doveva essere emessa fattura, ad esempio vendite al minuto.

A differenza di quelle in aumento, le variazioni in diminuzione sono facoltative e possono essere effettuate solo dal cedente o prestatore del servizio (ma se effettuate obbligano l’altra parte alla corrispondente rettifica) nota1.

In tutti i casi le variazioni in diminuzione possono essere effettuate senza limiti di tempo con le modalità indicate ex art. 26, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972.

In concreto il cedente (o prestatore) emette una nota di accredito a favore del cessionario (o committente). Anche se la legge nulla dice, la prassi amministrativa nota2 impone di indicare:
  • ammontare della variazione e relativa imposta;
  • estremi della fattura originaria.

La nota di accredito va registrata alternativamente nei seguenti modi:
  • nel registro acquisti da parte del cedente (o prestatore) e correlativamente nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) da parte dell’acquirente (o committente);
  • in negativo nello stesso registro delle vendite da parte del cedente (o prestatore) e correlativamente in negativo nello stesso registro degli acquisti da parte dell’acquirente (o committente).

Note

nota1

Cfr. C.M. 9 agosto 1975, n. 27.
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nota2

Cfr. C.M. 21 novembre 1972, n. 27 e R.M. 16 dicembre 1975, n. 502289.
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