Indebita detrazione del cessionario e diritto al rimborso del cedente



Qualora sia accertato definitivamente in capo al cessionario un’indebita detrazione dell’IVA con riguardo ad un’operazione rispetto alla quale sia stata emessa dal cedente una fattura erronea, la Corte di Giustizia UE (sentenza 11 aprile 2013, causa C-138/12) ha riconosciuto al cedente il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente fatturata a seguito dell’accertamento definitivo, in capo al cessionario, in ordine all’indetraibilità dell’IVA esposta in fattura.

La questione se l’imposta indicata in fattura sia dovuta indipendentemente da ogni ulteriore considerazione nasce in collegamento alla valutazione del corrispondente diritto di detrazione, che va riconosciuto non per un semplice aspetto cartolare (fattura) ma dall’esistenza dell’operazione economica sottostante.

L’art. 203 della Direttiva 2006/112 stabilisce che “l’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in fattura”; l’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 è stata interpretata come sanzione impropria: vale il principio di “cartolarità”, nel senso che l’IVA è dovuta per la mera esposizione in fattura a prescindere dall’esistenza dell’operazione sottostante o della qualificazione di soggetto passivo da parte dell’emittente (quindi anche un soggetto che non può essere qualificato come soggetto passivo IVA è tenuto a versare all’Erario l’IVA esposta in una fattura che non poteva emettere).

La Cassazione, affermando che l’imposta indicata in fattura è sempre dovuta per l’intero ammontare, ha concluso che, ferma l’indetraibilità dell’imposta in capo al cessionario, il cedente non può neppure rettificare l’operazione mediante emissione di note di credito.

Sul punto l’obbligo di corrispondere l’IVA indicata in fattura ha come scopo quello di evitare che l’Erario debba riconoscere la detrazione dell’imposta addebitata al cliente, senza avere certezza della riscossione dell’imposta dovuta dal fornitore.

In sede comunitaria, tale obbligo ha suscitato dubbi relativamente alla compatibilità con il principio di neutralità dell’imposta, almeno nelle ipotesi in cui il cessionario abbia definitivamente rinunciato alla detrazione ad esso spettante. La Corte di Giustizia ha più volte confermato il diritto al rimborso per il cedente o prestatore a fronte della definitivamente accertata non detraibilità dell’IVA non dovuta nota1.

Pertanto, il principio di neutralità dell’IVA, come enunciato dalla Corte di Giustizia relativamente all’art. 203 della Direttiva, pone a carico dello Stato membro un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso (di qui la diretta applicabilità di tale principio nel diritto interno degli Stati membri), può essere invocato contro una qualsiasi disposizione nazionale che contrasti con detto principio, cioè che non consenta il rimborso dell’IVA fatturata per errore, a favore del cedente/prestatore che ha emesso la fattura erronea.

In conclusione il cessionario che abbia versato all’Erario l’IVA indetraibile a seguito di accertamento definitivo ha diritto a chiedere la restituzione dell’IVA versata al fornitore (si tratta di un rapporto tipicamente privatistico) nota2.

Note

nota1

Cfr. sentenza Rusedespred C-138/12 del 2013.
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nota2

Con ordinanza della Corte di Cassazione 7 novembre 2013, n. 25035 è stata rinviata alla Corte di Giustizia europea, causa C- 590/13, la questione se l’omessa applicazione del regime del “reverse charge” abbia valenza sostanziale o formale. Secondo una opinione, infatti, la violazione sarebbe di natura sostanziale in quanto la detrazione dell’Iva a credito sarebbe subordinata alla effettiva indicazione della medesima nel registro delle vendite.
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