Cass. civile, sez. III del 1997 numero 11128 (11/11/1997)


Ne consegue che l'avverbio "espressamente", che nell'art. 28 c. 1 n. 1 l. not. qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge" va inteso come "inequivocamente", per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione di nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418, I c. cod.civ., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo dottrinale."In tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto, imposto dall'art. 28 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, comma primo, n. 1, sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma secondo, della legge n. 89 del 1913 di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto (ovvero la stessa nullità relativa) ed è sufficiente che la nullità risulti in modo inequivoco.Il notaio rogante che non avvisa le parti dei motivi di annullabilità o di inefficacia dell'atto (oltre all'eventuale responsabilità civile) è sanzionabile disciplinarmente con la censura o l'avvertimento, a norma dell'art. 136 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che sanziona genericamente le mancanza da parte dei notai ai propri doveri, tra cui vi è quello di dare certezza ai rapporti giuridici.

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