Gli enti privati aventi personalità giuridica connotati dall'assenza di scopo lucrativo e correlativamente connotati dall'altruisticità del fine si identificano nelle
associazioni riconosciute e nelle fondazioni, vale a dire nelle entità la cui disciplina normativa è racchiusa nel capo II del titolo II del libro primo del codice civile (
artt.14 15 ,
16 ,
18 ,
19 ,
20 ,
21 ,
22 ,
23 ,
24 ,
25 ,
26 ,
27 ,
28 ,
29 ,
30 ,
31 ,
32 ,
33 ,
34 ,
35 cod.civ.). Non è ostativo rispetto alla qualificazione dell'ente come associazione o fondazione neppure il concreto esercizio di un'attività economica, ogniqualvolta questa risulti essere servente rispetto alla finalità altruistica perseguita (Cass. Civ., Sez. I,
5836/13).