Classificazione delle persone giuridiche



E' possibile operare una distinzione tra le persone giuridiche in forza di svariati criteri:

  1. di primaria rilevanza è la differenziazione (art. 11 e 12 cod.civ., norma abrogata in esito all'entrata in vigore del D.P.R. 361/00 ) tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private. Tra le prime spiccano gli Enti pubblici territoriali come lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nonchè gli ulteriori enti pubblici con varie finalità e strutture. E' possibile rilevare storicamente che, mentre negli anni successivi alla seconda guerra mondiale venne operata una notevole attrazione alla mano pubblica di enti per l'innanzi privati (si veda ad esempio la nazionalizzazione dell'ENEL intervenuta nel 1962), in tempi più recenti ed anche attualmente si sta verificando il fenomeno inverso, cioè la privatizzazione, che si ritiene garantisca maggior economicità e snellezza gestionale. Le persone giuridiche pubbliche sono connotate, secondo il criterio più comunemente accolto, da questi elementi: a) uno scopo che si avvicina alle finalità pubbliche, per quanto possa essere autonomamente perseguito (anche se talvolta questo requisito pare esser assai labilmente apprezzato); b) la titolarità in mutevole misura di poteri di carattere autoritativo propri della autorità pubblica; c) la sottoposizione al controllo pubblico nota1. Persone giuridiche private sono invece quelle che, sprovviste di poteri autoritativi, perseguono finalità di carattere o lucrativo o ideale (nei limiti già precisati in relazione alla figura delle associazioni e fondazioni), essendo in genere sottratte ad un diretto controllo pubblico;
  2. si distingue tra enti a struttura associativa (a base contrattuale e con la partecipazione di una pluralità di persone) ed enti a struttura istituzionale, costituiti da volontà unilaterale di un costituente o fondatore; a questa distinzione rispondono associazioni da una parte e fondazioni dall'altra nota2;
  3. ulteriore differenziazione è quella tra enti con scopo di lucro ed enti con fini ideali (politici, ricreativi, sociali, sindacali, culturali, sportivi). Le figure riconducibili ai primi coincidono con le società di capitali, mentre associazioni (regolate nel libro I del codice civile, artt. 14 ss), e fondazioni (regolate anch'esse nel libro I del codice civile) sono entità connotate dall'idealità dello scopo. Incerta è la collocazione degli enti o organizzazioni non profit, così denominati mutuando una terminologia propria di altre esperienze giuridiche. Caratteristica essenziale degli enti non profit, termine che comunque non può dirsi corrispondente ad un tipo normativo specifico, sarebbe sia la corrispondenza dell'entità ad un'iniziativa spontanea di privati, sia l'esclusione della distribuzione, diretta od indiretta, di utili ai promotori.

Nell'ambito di tali organizzazioni potrebbero esser distinti gli enti erogatori di beni o servizi al puro costo, quando non addirittura sottocosto, dagli enti operanti in condizione di concorrenzialità rispetto al mercato, i cui utili sono destinati al perseguimento di uno scopo altruistico nota3.

Notevole sotto questo profilo è la Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 3 e 5 , che disciplina l'attività di volontariato. Dall'esame del testo normativo emerge una differenza dell'ente c.d. non profit rispetto all'associazione: l'esistenza di servizi ed attività gratuite senza fini di lucro promossi per scopi esclusivi di solidarietà, aperti verso i terzi e non soltanto per i propri soci ed iscritti. L'art. 3 della Legge richiama espressamente le norme del codice per integrarne la disciplina. L'art. 5 prevede inoltre la possibilità di acquistare beni immobili e possiede una rilevanza in quanto l'organizzazione non profit corrisponda ad un'entità che non si identifichi in un'associazione.

Con la Legge 7 dicembre 2000, n.383 è stata introdotta una speciale disciplina per le c.d. "associazioni di promozione sociale". Con tale espressione l'art.2 della Legge chiarisce che si considerano "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi....costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro...". Per quanto qui importa occorre rimarcare la neutralità della categoria quanto all'aspetto della personalità giuridica. In altri termini la sussistenza o meno di quest'ultima è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione, che compete in relazione alle finalità perseguite dall'ente.

Note

nota1

Si confrontino p.es. Ottaviano, Ente pubblico, in Enc. dir., pp.963 e ss.; Piccardi, Un problema ancora aperto: i criteri di distinzione degli enti pubblici, in Riv. amm. della Repubblica it., 1970, pp.102 e ss.; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.740; Romano, I soggetti e le situazioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo, in Diritto amministrativo, a cura di Mazzarolli-Pericu-Romano-Roversi Monaco-Scoca, Bologna, 1998, pp.267 e ss.. In tema di specifici obblighi di trasparenza e di controllo degli enti pubblici e delle società partecipate da essi, si veda il D.Lgs. 2000/267, testo cardine, più volte oggetto di novellazione.
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nota2

V. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.40.
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nota3

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.138.
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Bibliografia

  • OTTAVIANO, Ente pubblico, Enc.dir., XIV, 1965
  • PICCARDI, Un problema ancora aperto: i criteri di distinzione degli enti pubblici, Riv.amm.della Repubblica it., 1970
  • ROMANO, I soggetti e le situazioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo, Diritto amministrativo, 1998
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


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