Cass. civile, sez. I del 2013 numero 5836 (08/03/2013)




Ciò che caratterizza la società, secondo la nozione espressa dall'art. 2247 c.c., è che lo svolgimento in comune tra i soci di un'attività economica sia previsto a scopo di lucro, il quale consiste non solo nel perseguimento di un utile, ma anche nella volontà di ripartirlo tra i soci. Ne deriva che l'eventuale esercizio di un'attività economica da parte di un'associazione non riconosciuta non costituisce di per sé elemento sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, ai fini della applicazione delle norme di legge regolanti i rapporti tra i soci, ove non sia prevista la divisione dei relativi utili tra gli associati e quindi l'attività economica si ponga in funzione meramente accessoria o strumentale - e comunque non prevalente - rispetto al perseguimento degli scopi dell'associazione, nella specie di contribuire alla pratica della educazione fisica e sportiva tra gli associati.

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