Patti successori istitutivi



E' definibile come patto successorio istitutivo la negoziazione a causa di morte con la quale l'ereditando dispone della propria futura successione convenendone le relative pattuizioni con l'erede o il legatario. Si tratta dell'ipotesi direttamente assunta in considerazione dall'art. 458 cod.civ.. Si pensi al caso in cui Tizio si accorda con Secondo se Terzo, nominando erede il primo, legando all'ultimo un bene specifico. Analoga sorte subirebbe l'accordo con cui Primo si obbliga a lavorare per Caio che in cambio si assuma l'impegno di istituirlo erede (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1896/85). La convenzione potrebbe essere tuttavia stipulata anche con un soggetto diverso dall'erede o dal legatario: si pensi al patto con il quale due coniugi si vincolino reciprocamente a lasciare eredi i figli in una certa misura (Cass. Civ., Sez.II, 27624/2017).

Le ragioni del divieto vengono anzitutto indicate nell' inammissibilità di una fonte di delazione ulteriore rispetto alla legge ed al testamento nota1. Si fa inoltre riferimento alla assolutezza della libertà del testatore nota2. Costui è pienamente libero di revocare fino alla morte le proprie volontà. E' chiaro che una eventuale convenzione intesa a stabilire l'attribuzione dei beni di una delle parti in considerazione della sua morte, in quanto necessariamente vincolante per il disponente, non potrebbe non contrastare con il riferito principio, eliminando ogni possibilità di revoca nota3. Ciò contrasta con il principio di cui all'art. 679 cod.civ. , ai sensi del quale non è in alcun modo possibile fare rinunzia alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie. Non importa se le attribuzioni intervengono per spirito di liberalità o verso un corrispettivo. In ogni caso la legge vieta di porre in essere il contratto, a motivo della lesione della libertà di revoca che ne seguirebbe necessariamente (Cass. Civ. Sez. II, 2228/79). Qualora infatti fosse praticabile una contrattazione come quella descritta essa sarebbe pienamente equiparabile ad un testamento ma, a differenza di questo, non sarebbe possibile per il disponente porre successivamente nel nulla gli effetti della stessa. Non si potrebbe mutare la consistenza dei lasciti o l'individuazione dei beneficiati, ciò che invece costituisce una indefettibile caratteristica di ogni atto a causa di morte, sempre e comunque revocabile (art. 587 ) nota4. E' proprio questo l'effetto che pare sortire dalla stipulazione del c.d. "patto di famiglia", in relazione al quale, non a caso, è stato mitigato il divieto qui in esame. L'art. 458 cod.civ., siccome novellato dalla Legge 55/06 , esordisce infatti facendo salvo quanto disposto dagli artt.768 bis e ss. cod.civ..

Talvolta la concreta configurazione dell'accordo è tale da palesare un'attribuzione a causa di morte soltanto all'esito di una disamina più approfondita. Cosa riferire della compravendita con la quale Tizio e Caio abbiano ad acquistare da Mevio la proprietà di un appartamento con la clausola in base alla quale, alla morte di uno dei comproprietari, la quota del defunto vada attibuita al superstite? Una siffatta pattuizione non potrebbe certo sfuggire alla censura dell'art. 458 cod.civ., dal momento che la causa dell'acquisto sarebbe costituita per l'appunto dalla morte di uno dei contitolari, non potendosi neppure configurare un diritto di proprietà strutturato congiuntivamente (Cass. Civ. Sez. II, 5079/86).

Il divieto in esame colpisce non soltanto il contratto successorio avente effetti traslativi (ancorchè differiti al tempo della morte dell'ereditando), ma anche quelle pattuizioni che sortiscono effetti semplicemente obbligatori , destinati cioè a vincolare la condotta del disponente in relazione alle disposizioni a causa di morte che abbia a predisporre. Vengono al riguardo in considerazione i patti successori c.d. obbligatori che assumeremo in separata considerazione. Analoga attenzione riserveremo ai patti successori c.d. indiretti, nei quali l'attribuzione mortis causa non viene disposta in modo diretto ed immediato, bensì per il tramite di una complessa negoziazione indiretta (si pensi al c.d. mandato mortis causa). Ulteriore figura che può sottilmente prestarsi a sortire un'efficacia analoga a quella del patto istitutivo è l'atto (simulatamente) ricognitivo del debito (art.1988 cod.civ.) in effetti insussistente posto in essere dall'ereditando. Si pensi a Tizio che, volendo beneficiarie Caia, finga, di concerto con costei, di esserle debitore, per l'effetto determinando, al tempo dell'apertura della successione, il computo, in favore della asserita creditrice, di una somma quale debito a carico dell'asse. E' chiaro che una fattispecie di tal genere, in esito al riconoscimento della simulazione, non potrebbe sottrarsi ad un sostanziale giudizio di un dissimulato patto successorio istitutivo. Per converso è stato negato analogo carattere al documento con il quale l'ereditando abbia riconosciuto di essere debitore di chi abbia prestato un'attività di assistenza in favore dello stesso, parallelamente disponendo che il credito venisse estinto al tempo della morte con le attività rivenienti dalla successione (Cass. Civ. Sez. II, 5119/09).

Note

nota1

Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, pp. 246 e ss.; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p. 12. Contra, De Giorgi, I patti delle successioni future, Napoli, 1976, p. 60; Magliulo, Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale, in Riv.not., 1992, p. 1417; Caccavale, Il divieto dei patti successori, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p. 34, per i quali il mero ricorso all'art. 457 cod. civ. non costituirebbe una sufficiente giustificazione del divieto.
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nota2

Così Vignale, Il patto successorio, la donatio mortis causa e la conversione dei negozi illeciti, in Dir. e giur., 1962, p.304; Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.21; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p. 93; Ferri, Disposizioni generali sulle successioni in generale (A rtt. 456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna Roma, 1997, p. 85, il quale sottolinea come non sia indispensabile ipotizzare la nullità della disposizione testamentaria qualora fosse dimostrato che il testatore avrebbe comunque disposto in quel modo; contra Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.50, il quale reputa il testamento valido, ma annullabile per errore di diritto.
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nota3

Sottolineano questo aspetto Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 415 e Ferri, op. cit., p. 86, distinguendo tra negozi mortis causa (i patti istitutivi) e inter vivos (le promesse unilaterali di istituire taluno). Questi ultimi sarebbero validi, considerata la diversa funzione cui assolvono.
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nota4

Vietando l'istituzione contrattuale si è anche escluso che sul disponente a causa di morte possa incombere l'onere di portare a conoscenza del beneficiario l'eventuale revoca della disposizione. Si deve perciò concludere che devono reputarsi nulli tanto tutti i contratti successori, siano essi onerosi o gratuiti, quanto gli atti unilaterali recettizi posti in essere a causa di morte, dal momento che anche questi ultimi sono idonei ad ingenerare affidamento nei destinatari (Caccavale, op.cit., p.44).
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, Successioni e donazioni, I, 1994
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • DE GIORGI, I patti delle successioni future, Napoli, 1976
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • MAGLIULO, Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale, Riv.not., 1992
  • VIGNALE, Il patto successorio, la donatio mortis causa e la conversione dei negozi illeciti, Dir. e giur., 1962

Prassi collegate

  • Quesito n. 114-2014/A, Germania – successioni: validità in Italia del patto successorio

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