Cass. civile, sez. II del 2017 numero 27624 (21/11/2017)




La convenzione con la quale due coniugi dispongono dei loro beni (o di una parte di essi) in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, stabilendo che l'accordo non potrà essere modificato senza consenso scritto manifestato da entrambi, limitando la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento, dà luogo ad un patto successorio, come tale vietato dall'art. 458 c.c. e, perciò nullo; essendo per ciò stesso esclusa la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1412 c.c.

Il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, ai sensi dell’art. 28 della L. n. 89/1913, comprende senz'altro gli atti affetti da nullità assoluta, quali quelli che includono patti successori, espressamente vietati dalla legge.

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