L'operatività di diritto della revoca del testamento per sopravvenienza di figli richiede il concorso di due condizioni (art.
687 cod.civ.). In primo luogo il testatore non deve avere (o deve ignorare di avere) uno o più figli al tempo in cui ebbe a confezionare l'atto di ultima volontà. Occorre inoltre che si palesi successivamente a detto momento l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o di un discendente, anche adottivo, ovvero il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
In riferimento al primo tra i requisiti citati è sorto il problema di come intendere il modo di disporre della citata norma. E' possibile parlare di revocazione anche quando il testatore,
che già avesse uno o più figli nel momento in cui viene redatto il testamento, venga successivamente ad averne di altri (o si sappia dell'esistenza di altri, prima ignorati)? Secondo un'opinione anche in dette ipotesi (in cui cioè il primo requisito a rigore mancherebbe) sarebbe praticabile un'interpretazione estensiva della disposizione
nota1. Prevale tuttavia il contrario parere (cfr., in tal senso,
Cass. Civ. Sez. II, ord. 28043/2023) che si basa sia sul tenore letterale della stessa, sia sul suo carattere eccezionale
nota2. Il fondamento oggettivo della disposizione, riconducibile alla modificazione della situazione familiare del
de cuius, spiega perché la norma sia stata reputata applicabile anche all'ipotesi in cui venga con successo esperita azione di riconoscimento della filiazione (e quand'anche l'ereditando non avesse voluto procedere al riconoscimento del figlio): si veda Cass. Civ., Sez. II,
13680/2019; Cass. Civ., Sez. II,
169/2018.
L'ultimo comma dell'
art.687 cod.civ. infine prevede che, nell'ipotesi in cui i figli o discendenti non vengono alla successione nè si fa luogo a rappresentazione, la disposizione testamentaria ha il suo effetto
nota3.
Note
nota1
Così Cicu, Testamento, Milano, 1969, p.160; Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.218; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico pratico del cod.civ. dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.510, sulla base della considerazione che fondamento della norma andrebbe individuato nella volontà presunta del testatore, il quale, se avesse conosciuto l'esistenza di altri figli, avrebbe presumibilmente testato in modo diverso, contemplando anche i figli pretermessi perché a lui non noti.
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Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.399;Brunelli e Zappulli, Successioni e donazioni, Milano, 1951, p.450;Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.614.
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Viene così infatti a mancare lo scopo per cui la revoca è stabilita, ovvero far pervenire i beni del testatore ai figli sopravvenuti (Gangi, cit., p.403; Cicu, cit., p.162).
top3Bibliografia
- BRUNELLI-ZAPPULLI, Successioni e donazioni, Milano, 1951
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
- CICU, Testamento, Milano, 1951
- F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
- TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965