Revocazione per sopravvenienza di figli. Carattere oggettivo del relativo presupposto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13680 del 21 maggio 2019)

In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato pure nell'ipotesi in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277 c.c., comma 1, nonchè dell'art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo il fatto che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione abbiano ad intervenire dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non avesse voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La revocazione del testamento a cagione della sopravvenienza di figli possiede carattere del tutto oggettivo: questa è la conclusione alla quale perviene la S.C. con la pronunzia che si annota. Nello stesso senso si può vedere la invero recente Cass. Civ., Sez. II, 169/2018, secondo la quale il disposto dell'art. 687, comma I, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei propri beni. La circostanza ricorrerebbe anche quando fosse stata vittoriosamente esperita nei suoi confronti l'azione di accertamento della filiazione, non rilevando alcuna altra considerazione.

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