Revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli. Presupposti: vittorioso esperimento dell'azione di accertamento della filiazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 169 del 5 gennaio 2018)

In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, comma I, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne segue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi, in virtù del combinato disposto dell'art. 277, comma I e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo il fatto che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La revocazione del testamento per sopravvenienza di figli muove da un duplice presupposto, basato sul modo di disporre dell'art. 687 cod.civ.. Anzitutto il testatore non deve avere (o deve ignorare di avere) uno o più figli al tempo in cui ebbe a confezionare l'atto di ultima volontà. Successivamente deve sopravvenire un figlio, anche adottivo, ovvero deve aver luogo il riconoscimento di un figlio che fosse già nato fuori del matrimonio. Quid juris nel caso in cui il testatore ben sapesse di avere un figlio, che tuttavia mai aveva voluto riconoscere, disponendo senza tenerne conto? Al quesito risponde la pronunzia in esame, secondo la quale ha modo di operare l'istituto in esame anche quando fosse stata esperita con successo l'azione di riconoscimento della filiazione.

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