In materia di responsabilità contrattuale si reputa sufficiente per l'attore dar conto del proprio diritto (il credito, il diritto ad ottenere la consegna della merce ad una scadenza), dell'esigibilità della prestazione e della mancanza di essa.
E' il debitore che è gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile (art.
1218 cod. civ.). Spesso in materia contrattuale può non essere del tutto perspicuo il principio, che si intreccia con la difficoltà, diversamente opinando, di imporre ad una delle parti di dover dar conto di circostanze meramente negative: cfr.
Cass. Civ. Sez. II, ord. 17380/2021).
In materia di responsabilità extracontrattuale, al contrario, è colui che agisce per ottenere il risarcimento che ha l'onere di provare non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità di esso al comportamento del convenuto (vale a dire il nesso causale) nota1. Ciò non basta ancora: bisogna anche dimostrare che detta condotta lesiva sia connotata, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dal dolo o comunque almeno dalla colpa del danneggiante (art.
2043 cod. civ. )
nota2 .
Sono salvi i casi di responsabilità
indiretta e oggettiva.Si pensi al caso di Tizio che viene trasportato a bordo di un autobus, dunque in forza dell'intervenuta conclusione di un contratto di trasporto. Se Tizio riporta lesioni in occasione di un sinistro occorso durante il tragitto, basta che egli deduca di essersi trovato sul mezzo di trasporto in forza del contratto e di aver subito un danno. Qualora invece Tizio venga travolto dall'autobus mentre attraversa la strada egli dovrà dar conto non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli di esso, bensì anche del dolo o della colpa del conducente.
Note
nota1
Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 708.
top1nota2
Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p. 548.
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994