Cass. civile, sez. II del 2019 numero 16332 (18/06/2019)




Nel caso di rendiconto afferente alla gestione di beni ereditari che sia stata tenuta da uno o più coeredi, non è configurabile una inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, in quanto l'obbligo della resa dei conti sorge a far tempo dal momento dell'apertura della successione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun condividente delle somme di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, traggono origine dalla divisione.

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