Azione di rendiconto proposta da un erede del mandante. (Cass. Civ., Sez. III, n. 21288 del 14 ottobre 2011)
L’azione di rendiconto e la conseguente azione di pagamento dell’eventuale saldo, manifestando l’intento di acquisire all’asse ereditario beni a esso spettanti, rispondono all’interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di essi singolarmente, nell’esercizio dei poteri di gestione dell’eredità e dell’interesse comune: fermo restando ovviamente l’obbligo di rendere il conto ai coeredi e di ripartire fra tutti l’attivo ereditario, in sede di divisione.