Codice Civile art. 1722


§3 Dell'estinzione del mandato (CAUSE DI ESTINZIONE)
1. Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell' affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l' interdizione o l' inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all' esercizio di un' impresa non si estingue, se l' esercizio dell' impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1722"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti