Cass. civile, sez. III del 1998 numero 8801 (04/09/1998)


L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n,. 4, cod. civ., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dal precedente art. 1713, primo comma, cod. civ., si collocano su piani diversi e non confondibili, di tal che l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto, dal mandatario, ai suoi eredi, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1998 numero 8801 (04/09/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti