Trasformazione regressiva e mantenimento dell'identità soggettiva della società. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15622 del 18 settembre 2012)

Il principio secondo cui la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un'organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di società di capitali in società di persone), ed anche ai mutamenti intervenuti nell'ambito di ognuno dei due tipi di società, come nell'ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in una società che, essendo rimasta ferma l'identità e l'integrità dell'impresa commerciale già gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilità di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversità dei soggetti di diritto e dei relativi statuti.
Le società di persone non si estinguono per effetto del mutamento della composizione societaria, ben potendo il venir meno del rapporto sociale in relazione a un solo socio concorrere con il mantenimento della identità della società, discendendo lo scioglimento della società dal venir meno della pluralità di soci e dalla mancata ricostituzione di detta pluralità entro il termine di sei mesi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce invero una regola assolutamente pacifica: la trasformazione, ancorchè regressiva, non comporta alcuna "interruzione" della continuità soggettiva dell'ente, la quale permane indipendentemente dal tipo sociale e finanche in riferimento alla eventuale natura irregolare della società.

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