La trasformazione di una società non costituisce vicenda estintiva del soggetto giuridico. (Cass. Civ., Sez. III, n. 13467 del 20 giugno 2011)

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di jus postulandi per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società.

Commento

(di Daniele Minussi)
Alla conclusione scontata della natura meramente evolutiva della trasformazione di società segue che l'individuazione del soggetto effettuata nell'atto di citazione mediante la precedente ragione (o denominazione) sociale è del tutto irrilevante ai fini della corretta evocazione in giudizio e dell'individuazione del soggetto dotato di legittimazione passiva.

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