"Trasformazione" di società in accomandita semplice in impresa individuale: non è esclusa la fallibilità. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 48679 del 24 novembre 2014)

La trasformazione meramente formale dell’accomandita semplice in ditta individuale non esclude di per sé responsabilità per i reati fallimentari ed, in particolare, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, dovendosi aver riguardo solo alla circostanza se gli atti di distrazione precedenti e/o successivi alla trasformazione siano stati commessi dall’imputato o con il suo concorso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La precedente qualifica di socio accomandante, il fatto della intervenuta "trasformazione" (ma è adeguato questo termine in riferimento al fenomeno dell continuazione dell'attività già sociale in capo ad un imprenditore individuale?) non preclude la responsabilità penale per reati fallimentari.

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