Trasformazione di società in impresa individuale: inammissibilità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 496 del 14 gennaio 2015)

In tema di fallimento e trasformazione societaria, la nascita di un'impresa individuale, cui quella collettiva trasferisce il proprio patrimonio, non preclude la dichiarazione di fallimento della società entro un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese e siffatta vicenda non integra una trasformazione in senso tecnico ex art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società tra soggetti distinti, distinguendosi per natura e per forma giuridica, ma un semplice conferimento dell'azienda sociale al socio unico superstite, dovendosi prescindere dalla mera intestazione dell'atto notarile 'trasformazione'.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il nomen juris attribuito all'atto non possieda alcuna valenza giuridica specifica è pacifico. Solitamente chi provvede a redigerlo tuttavia dovrebbe sforzarsi di intitolare il congegno negoziale in maniera appropriata rispetto al contenuto dello stesso. Non è il caso di "targare" come trasformazione l'atto in forza del quale viene ceduta l'intera partecipazione di una società in nome collettivo ad una persona fisica che contestualmente dichiara di non voler procedere alla ricostituzione della pluralità dei soci e di voler proseguire l'attività d'impresa nella forma individuale. La predetta configurazione, infatti, non si cura dell'aspetto imprescindibile costituito dalla dualità soggettiva tra ente societario (sia pure a base personale) e persona fisica, ancorchè rivestente la qualifica di unico socio. Ciò postula la liquidazione del compendio sociale ed il susseguente trasferimento del medesimo ad un imprenditore individuale. Insomma: nessuna continuità ma, al contrario, vera e propria cessione di azienda da un soggetto ad un altro, con tutte le conseguenze del caso. Le scorciatoie piacciono a tutti, ma il limite è costituito dalla logica giuridica.

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