La mera convivenza con il proprietario-possessore del bene non integra possesso ai fini dell'usucapione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26688 del 24 novembre 2020)

La presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario -possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Insomma: non è sufficiente convivere con il proprietario dell'appartamento (che possa parallelamente qualificarsi come possessore) allo scopo di poter essere considerato parimenti possessore. La situazione di detenzione che è riscontrabile in tale ipotesi potrebbe "trasformarsi" in possesso unicamente alle precise condizioni prescritte dalla legge all'art.1141 cod.civ. (si veda, in senso analogo, Cass. Civ., Sez. II, 24479/2017).

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