La mera convivenza con colui che possiede il bene non origina un potere sulla cosa qualificabile in chiave di possesso, ma di semplice detenzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24479 del 17 ottobre 2017)

Ove ci si trovi di fronte a comodato di alloggio ad uso abitativo, il comodato stesso costituisce una detenzione, e non quindi un possesso ad usucapionem, in favore tanto del comodatario, quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il convivente che si opponga alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di avere usucapito il bene deve provare l'intervenuta interversione del possesso e non solo il mero potere di fatto sull'immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la convivente di colui che, avendo stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile, era successivamente venuto meno, era rimasta di fatto nella disponibilità del bene. Questa situazione può essere descritta in termini di detenzione qualificata e non di possesso. il decorso del tempo non viene pertanto a determinare l'acquisto per usucapione dell'immobile per difetto del requisito base costituito dal possesso della res, insussistente in capo al soggetto de quo.

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