La mera convivenza con colui che possiede il bene non origina un potere sulla cosa qualificabile in chiave di possesso, ma di semplice detenzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24479 del 17 ottobre 2017)
Ove ci si trovi di fronte a comodato di alloggio ad uso abitativo, il comodato stesso costituisce una detenzione, e non quindi un possesso ad usucapionem, in favore tanto del comodatario, quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il convivente che si opponga alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di avere usucapito il bene deve provare l'intervenuta interversione del possesso e non solo il mero potere di fatto sull'immobile.