Assegnazione della casa alla moglie in sede di separazione. Non configurabilità di una situazione possessoria che possa condurre all'usucapione del bene. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 18028 del 23 giugno 2023)

Nel momento in cui la moglie ha avuto la disponibilità dell'immobile in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione in sede di separazione personale, la sua disponibilità dell'immobile trova titolo in quel provvedimento e non può integrare possesso utile ai fini dell'usucapione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che la materiale disponibilità dell'appartamento di proprietà sia del marito, sia del fratello di costui era stata conseguita dalla moglie in virtù del provvedimento giudiziale di assegnazione adottato nella causa di separazione dei coniugi, la S.C. ha escluso che tale situazione sia configurabile come possesso, dovendo piuttosto qualificarsi come detenzione, come tale non suscettibile di fondare un acquisto per usucapione del bene.
La osservato come la giurisprudenza della Cassazione sia orientata nel senso di affermare che il matrimonio (e, a fortiori, la situazione di convivenza: cfr. Cass. civile, sez. II 17 ottobre 2017 n.24479), non determina in capo al convivente ovvero al coniuge di colui che possiede il bene in una situazione di compossesso nè, a maggior ragione, di possesso autonomo.

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