Codice Civile art. 1207


EFFETTI
1. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l' impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
2. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
3. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell' offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

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