Codice Civile art. 1258


IMPOSSIBILITA' PARZIALE
1. Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall' obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
2. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.

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