Codice Civile art. 1257


SMARRIMENTO DI COSA DETERMINATA
1. La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
2. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell' articolo precedente.

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