Cass. civile, sez. II del 1987 numero 5143 (12/06/1987)


Nell'ipotesi di contratto stipulato dal mandatario con rappresentanza, ove dal mandante si assuma essere il mandatario il vero titolare dei diritti e degli obblighi scaturenti dall'attività negoziale compiuta -, e quindi simulati sia il contratto di mandato, sia, conseguentemente, per interposizione fittizia di persona, il contratto concluso dal mandatario nell'ambito dei poteri conferitigli (nella specie una promessa di vendita): quanto al mandato, la simulazione dello stesso può essere opposta dal mandante al soggetto che ha contrattato con il mandatario (che è da considerarsi terzo acquirente di diritti dal titolare apparente) in quanto provi a norma dell'art.. 1415, primo comma, cod. civ., la sua malafede che deve consistere, non nella mera scienza della simulazione, bensì nell'esistenza di un suo accordo con il mandante circa le vere ragioni per le quali si è voluto che il mandatario agisse in nome e per conto altrui, anziché in proprio, e quanto al contratto concluso dal mandatario, ancorché rispetto ad esso il mandante è da considerarsi terzo - a nulla rilevando che il mandato sia con rappresentanza - la sua posizione non è equiparabile "sic et simpliciter" a quella dei "terzi" cui si riferisce l'art.. 1417 cod. civ. ai fini dell'esclusione dei limiti di prova della simulazione, sicché è egli tenuto comunque a provare che l'altro contraente, non soltanto era informato dell'intesa raggiunta tra esso interposto e il mandatario interponente, ma che ha anche dato alla medesima la propria consapevole adesione.

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