Estinzione della società di persone per mancata ricostituzione delle pluralità dei soci entro sei mesi: cancellazione soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. (Tribunale di Potenza, 11 settembre 2013)

In assenza, sino alla data odierna, di previsioni normative di diverso tenore, la cancellazione di società personale sia per scioglimento senza liquidazione che per mancata ricostituzione della pluralità dei soci (nel termine di sei mesi) può essere iscritta nel Registro delle Imprese soltanto sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è possibile dar corso alla cancellazione della società in esito ad una causa di estinzione della stessa (si tratti della mancata ricostituzione della pluralità dei soci dopo i sei mesi, ovvero della decisione di scioglierla in difetto di poste patrimoniali attive e passive) sulla scorta di una mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentato al registro delle imprese da un interessato. Necessario l'atto notarile ai sensi degli artt. 2296, 2300, 2309, 2315 cod.civ..
Cosa accadrebbe, qualora fosse praticabile la via che si nega? Verrebbe meno la certezza e sicurezza delle attestazioni recate dal sistema pubblicitario, alla mercè di dichiarazioni delle parti, non sottoposte ad alcun filtro.

Aggiungi un commento