Codice Civile art. 646


RETROATTIVITA' DELLA CONDIZIONE

1. L' adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l' erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L' azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

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