Codice Civile art. 1361


ATTI DI AMMINISTRAZIONE
1. L' avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l' esercizio del diritto.
2. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1361"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti