Legge del 2010 numero 96 art. 30


DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1234/2007 E N. 617/2008 IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE UOVA DA COVA E I PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE

1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 617/2008, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, paragrafo I, numero 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. I titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.
2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, nonché ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:
a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;
b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:
a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;
b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);
c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;
d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;
e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008;
f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008;
g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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