Legge del 2010 numero 96 art. 25


ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006

1. Al fine di dare attuazione all' articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all' articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è designata autorità di audit ai sensi dell' articolo 58, paragrafo 1, lettera c).
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2010 numero 96 art. 25"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti