Legge del 2010 numero 96 art. 22


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPO LEGALE, ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/84/CE

1. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre.
2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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