Legge del 2010 numero 96 art. 21


SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ONERI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. La comunicazione di cui all' articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 30 giugno 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 8, comma 2, le parole: "allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "allegato 3, punto 4";
b) all' articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: "sorgenti luminose fluorescenti" sono sostituite dalle seguenti: "lampade a scarica";
c) all' articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: "o misto adeguato" sono sostituite dalle seguenti: "adeguato, attraverso le seguenti modalità:
a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;
b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento";
d) all' articolo 11, comma 2, dopo la parola: "produttore" sono inserite le seguenti: "che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),"; dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le seguenti: "e del mare"; le parole: "delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "dello sviluppo economico" e dopo le parole: "e dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentito il Comitato di cui all'articolo 15,";
e) all' articolo 13, comma 6, dopo le parole: "in materia di segreto industriale," sono inserite le seguenti: "il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,".
3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all' articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all' articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono comunicate ai produttori delle apparecchiature medesime mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all' articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

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