Legge del 2010 numero 96 art. 10


ULTERIORI MODIFICHE ALL' ARTICOLO 15-BIS DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 2005, N. 11

1. All' articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell' articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.";
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.
3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.".

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