Legge del 2010 numero 96 art. 14


DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN MATERIA DI VIOLAZIONI COMMESSE NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO, DEL 20 SETTEMBRE 2005, SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE - FEASR

1. All' articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "commi 1 e 2 dell'articolo 2", sono inserite le seguenti: ", nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.".

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