Legge del 1997 numero 266 art. 31


Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
Il termine di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall' articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.
All' articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "di proprietà pubblica" sono soppresse.

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